Separazione con addebito e affidamento ai Servizi Sociali: il delicato equilibrio tra violenza familiare e alienazione genitoriale

Le crisi familiari che sfociano in ambito giudiziario presentano spesso un intreccio complesso di elementi di diritto e profili psicologici. Una recente e significativa sentenza del Tribunale Civile di Bologna offre un chiaro esempio di come i giudici affrontino situazioni di elevata conflittualità, ponendo al centro della decisione un unico principio cardine: il preminente interesse dei minori.

Il caso in esame ha riguardato una complessa vicenda di separazione caratterizzata, da un lato, da accertati episodi di violenza domestica e, dall’altro, da condotte volte alla delegittimazione della figura paterna agli occhi dei figli.

1. L’addebito della separazione per violenza domestica

Il Tribunale ha accolto la richiesta di separazione con addebito avanzata dalla moglie a causa dei gravi e reiterati comportamenti del marito, contrari ai doveri di assistenza morale e collaborazione derivanti dal matrimonio.

A fondamento della decisione sono state poste le condotte violente dell’uomo, già oggetto di condanne in sede penale per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I giudici hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato:

Gli atti di violenza fisica e psicologica perpetrati da un coniuge nei confronti dell’altro costituiscono una violazione talmente grave dei doveri coniugali da rendere la convivenza intollerabile, ponendosi come causa diretta e immediata della crisi matrimoniale.

 I giudici hanno evidenziato che la crisi era stata interamente determinata dal clima di violenza e che l’ultimo grave episodio non aveva fatto altro che rendere definitivo e irreversibile il distacco.

2. L’affidamento ai Servizi Sociali e il “Patto di Lealtà” dei minori

Il profilo più delicato della sentenza riguarda la gestione della prole. Se da un lato il comportamento del padre è stato giudicato gravemente pregiudizievole – anche a causa della cosiddetta violenza assistita (i figli che assistono ai maltrattamenti sulla madre) – dall’altro lato il Tribunale ha riscontrato forti criticità anche nella condotta della madre.

Dalle relazioni dettagliate dei Servizi Sociali e degli psicologi è emerso che la donna, pur essendo un genitore generalmente attento alle esigenze materiali e quotidiane dei figli, metteva in atto una sistematica opera di manipolazione e delegittimazione della figura paterna.

I monitoraggi degli incontri protetti hanno evidenziato una netta discrepanza nei bambini:

  • In assenza della madre: i minori si mostravano sereni, affettuosi e desiderosi di relazionarsi con il padre.

  • In presenza o in prossimità della madre: i minori manifestavano improvvisa ostilità e rifiuto, un comportamento ricondotto dagli esperti al forte conflitto interiore dei bambini, costretti a un “patto di lealtà” verso la madre per non farla soffrire.

Per superare le condotte pregiudizievoli di entrambi i genitori (la violenza del padre e l’ostruzionismo manipolatorio della madre), il Tribunale ha disposto:

  1. L’affidamento dei minori ai Servizi Sociali

  2. Il collocamento prevalente dei figli presso la madre, ritenuta idonea alla gestione della quotidianità.

  3. La prosecuzione degli incontri protetti tra padre e figli

  4. La nomina di un Curatore Speciale (un avvocato terzo) per coadiuvare la madre nelle scelte straordinarie e tutelare l’interesse dei piccoli.

Conclusioni

Questa pronuncia del Tribunale di Bologna conferma la tendenza della giurisprudenza di merito a intervenire con fermezza non solo in presenza di gravi condotte violente, ma anche nei casi in cui il genitore “vittima” ostacoli ingiustificatamente il principio della bigenitorialità. L’affidamento all’ente pubblico e la nomina di un curatore speciale si configurano, in questi scenari, come strumenti di protezione indispensabili per sottrarre i minori al conflitto degli adulti.