Affidamento “super-esclusivo” e sperequazione economica: la tutela del minore tra cura esclusiva e riequilibrio dei mantenimenti

Il Focus Giuridico: quando il preminente interesse del minore deroga alla bigenitorialità e impone una ridefinizione dei contributi economici.

Nel panorama del diritto di famiglia, il principio della bigenitorialità costituisce la regola cardine nei procedimenti relativi ai figli (art. 337-ter c.c.). Tuttavia, la giurisprudenza di merito e di legittimità ribadisce con costanza che tale principio non può tramutarsi in un automatismo cieco, specie laddove la condotta concreta di un genitore metta a rischio l’equilibrio psico-fisico del minore o si traduca in un totale disinteresse. Una recente e significativa sentenza del Tribunale di Bologna (Prima Sezione Civile, aprile 2026) offre un prezioso vademecum giurisprudenziale su due temi di cruciale attualità:

  1. I presupposti rigorosi per la concessione dell’affidamento esclusivo “rafforzato” (o super-esclusivo).
  2. I criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento in presenza di una marcata sperequazione reddituale tra i genitori, valorizzando il peso economico del lavoro di cura della madre.

Il Caso e la questione giuridica

La vicenda trae origine dal ricorso promosso da una madre per ottenere la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale e del mantenimento del figlio minore. A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva:

  • La totale interruzione dei rapporti e dei contatti da parte del padre nei confronti del figlio per un lungo periodo, con conseguente manifestazione di malessere emotivo da parte del minore, scemato solo dopo il distacco dalla figura paterna.
  • Un grave mutamento delle proprie condizioni economiche
  • L’incremento delle esigenze del figlio, ormai entrato nell’età adolescenziale.
  • La solidissima e florida capacità economica del padre. Il nodo centrale sottoposto al Collegio bolognese riguardava la possibilità di superare non solo l’affidamento condiviso, ma lo stesso affidamento esclusivo ordinario, concentrando in capo alla sola madre anche le decisioni “di maggiore interesse” per il figlio, e parallelamente la necessità di rimodulare l’assegno alla luce del divario economico tra le parti.

La Decisione del Tribunale: l’istituto dell’affidamento “super-esclusivo”

Il Tribunale di Bologna ha accolto integralmente le istanze della madre, fornendo un’impeccabile ricostruzione dell’istituto dell’affidamento super-esclusivo. Questo regime,  fondato sul dato letterale dell’ultimo periodo dell’art. 337-quater c.c. (“salvo che non sia diversamente stabilito”), consente al giudice di derogare alla regola che vuole le decisioni di maggiore interesse (salute, istruzione, educazione e residenza) assunte congiuntamente dai genitori.

Il principio espresso: L’affidamento super-esclusivo, pur avendo natura residuale, si rende necessario qualora l’inidoneità educativa del genitore non affidatario e il suo disinteresse materiale e morale siano talmente gravi da alterare o mettere in pericolo lo sviluppo della prole.

Nel caso di specie, il padre non aveva intrapreso alcuna iniziativa per mantenere vivo il legame col figlio (nemmeno in forma indiretta con regali o messaggi) e aveva disatteso i percorsi di supporto proposti dai Servizi Sociali. Tale condotta ha legittimato la concentrazione dei poteri decisionali in capo alla madre, unica figura di riferimento idonea. Il Tribunale ha comunque demandato ai Servizi Sociali il monitoraggio psicologico del minore per un biennio, al fine di valutare la fattibilità di un eventuale e futuro ripristino dei rapporti in sede protetta.

Il Mantenimento: no ad automatismi, sì al valore economico del “lavoro di cura”

Sul fronte prettamente economico, il Tribunale ha disposto un rilevante incremento dell’assegno di mantenimento ordinario a carico del padre, ponendo a suo carico altresì l’80% delle spese straordinarie. Per giungere a tale quantificazione, il Collegio ha richiamato i più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione (tra cui Cass. Civ. nn. 25403/2025 e 25534/2025), delineando due regole fondamentali:

  • Indagine comparativa globale: L’art. 316-bis c.c. non impone un calcolo matematico o percentuale sui redditi (che finirebbe per penalizzare il coniuge economicamente più debole), ma un sistema elastico che valuti ogni risorsa economica complessiva (comprese le liquidità sui conti correnti e le partecipazioni societarie).
  • Il valore della cura esclusiva: Poiché il minore risiederà stabilmente ed esclusivamente presso la madre, quest’ultima assumerà in via totale i compiti domestici e di assistenza quotidiana. Tale impegno costituisce un adempimento diretto dell’obbligo di mantenimento e possiede una precisa valenza economica che il giudice deve computare per riequilibrare l’assetto finanziario. Infine, quale corollario dell’affidamento super-esclusivo, il Tribunale ha stabilito un’importante semplificazione burocratica: le decisioni in merito alle spese straordinarie potranno essere assunte dalla madre in autonomia, senza il previo accordo del padre, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di rimborsare la quota dell’80% dietro esibizione della sola documentazione giustificativa.

Considerazioni dello Studio Legale

Questa pronuncia merita di essere segnalata perché declina con estremo pragmatismo il concetto di “preminente interesse del minore”. La giustizia familiare dimostra di saper abbandonare i formalismi (come la difesa a oltranza di una bigenitorialità solo “di facciata”) quando questa si traduce in paralisi decisionale o in un danno emotivo per il figlio. Al contempo, viene giustamente valorizzato il ruolo del genitore collocatario: accudire un figlio in via esclusiva non è solo un atto d’amore, ma un compito quotidiano dal preciso valore economico che l’ordinamento tutela, imponendo al genitore con maggiori risorse un adeguato e proporzionato supporto finanziario.

Se stai affrontando una situazione di conflitto familiare, di mancato adempimento dei doveri genitoriali o hai necessità di richiedere la revisione delle condizioni di separazione o divorzio, lo Studio offre assistenza legale specialistica e personalizzata per tutelare te e i tuoi figli